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2022, anno in cui l’ambiente entra nella Costituzione Italiana

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L’ambiente entra in Costituzione

Per la prima volta, dal 1948, il Legislatore Costituzionale ha apportato modifiche ai primi articoli della Costituzione italiana, i cd. Principi Fondamentali (artt. 1-12 Cost.), attraverso la Legge Costituzionale n.1/2022, entrata in vigore il 09/03/2022.

La novella costituzionale, infatti, ha modificato l’articolo 9 della Costituzione, prevedendo un ulteriore terzo comma che, avente natura prescrittiva, tipica del linguaggio costituzionale, richiede che la Repubblica tuteli l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Precisando, infine, che la Legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Inoltre, la medesima Legge Costituzionale, ha apportato modifiche nella parte relativa ai “Diritti e Doveri dei Cittadini”, specificamente, all’articolo 41 della Costituzione, il cui testo ora recita “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

La tutela dell’ambiente in Costituzione prima dell’ultima riforma

Ad onore del vero, si rinviene traccia dell’ambiente nella nostra Carta Costituzionale ormai da un ventennio, ovvero da quando la Legge Costituzionale n.3/2001, che ha modificato il Titolo V, ha inserito, relativamente al riparto di competenze tra Stato e Regioni, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato.

Come è stato brillantemente sottolineato, tuttavia, in quest’ultimo caso l’ambiente è entrato in Costituzione “dalla finestra anziché dalla porta”. Deve quindi ritenersi che, con la Legge Costituzionale n.3/2001, vi fosse già la consapevolezza istituzionale della necessità di tutela dell’ambiente, eppure, non poteva certamente qualificarsi bene giuridico dalla consistente ed inequivoca copertura costituzionale.

Quest’ultima viene piuttosto ad essere costruita e garantita dal Giudice delle Leggi che, con varie importanti sentenze, individua in tre diversi articoli della Costituzione una coerente protezione dell’ambiente.

Infatti, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rinvenuto la tutela dell’ambiente dapprima nell’art. 9 della Costituzione che, nella sua originaria formulazione, prevedeva già la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione. In questo caso, dunque, si abbandonava la nozione di paesaggio nella sua concezione meramente estetica e naturalistica, per farvi rientrare l’ambiente attraverso un’interpretazione estensiva di tale disposizione.

Successivamente, considerato il fatto che l’interpretazione estensiva della nozione di paesaggio non fosse in grado di garantire una copertura piena, la Corte Costituzionale ha elaborato una diversa ricostruzione interpretativa di tutela dell’ambiente, questa volta facente perno sull’art.32 della Costituzione che, riconoscendo esplicitamente il relativo testo il diritto alla salute dell’individuo, ne ha fatto discendere un diritto all’ambiente salubre.

Infine, il Giudice delle Leggi, al fine di consolidare la tutela del bene giuridico ambientale, ha individuato un ulteriore fondamento costituzionale, in questo caso nell’art. 2 della Costituzione che, essendo una norma definita a fattispecie aperta, è in grado di accogliere i nuovi valori meritevoli di tutela emergenti nella società.

La Consulta, pertanto, ha ritenuto che nei doveri di solidarietà politica, economica e sociale prescritti dall’art.2 della Cost., potessero rientrarvi anche doveri di solidarietà ambientale, assicurando in tal modo una copertura costituzionale per tutti quei casi che fuoriuscivano dall’ambito interpretativo degli artt. 9 e 32 Cost.

Che cosa cambia con l’ultima riforma costituzionale?

Potrebbe dirsi che, pur essendo stati lodevoli ed efficaci negli anni gli sforzi interpretativi della giurisprudenza costituzionale, l’ingresso dell’ambiente in Costituzione, sia tra i principi fondamentali che nella parte relativa ai “Diritti e Doveri dei Cittadini”, sia un successo istituzionale e sociale di non poco conto.

A ben vedere, innanzitutto sembra ancora una volta riscontrarsi la natura del diritto dell’ambiente quale diritto di formazione giurisprudenziale. Come è stato osservato, infatti, “in realtà il diritto dell’ambiente si atteggia fondamentalmente come diritto di formazione giurisprudenziale: in esso il diritto scritto tende generalmente a venire dopo, quasi come cristallizzazione di ciò che via via la giurisprudenza è andata elaborando”.

Questa lucida osservazione è dettata dal riscontro empirico maturato nel tempo, stante che, l’organo legislativo, cioè il Parlamento,  per tutte le sue difficoltà e le riserve frenanti, si è sempre adeguato in un secondo momento ad indirizzi giurisprudenziali consolidati, come se gli occorresse una presa di coraggio ed un’assunzione di responsabilità che non è stato in grado di formarsi autonomamente.

Inoltre, l’ambiente così come ora posto in Costituzione, deve ritenersi che abbia ottenuto, dal punto di vista formale, quella dimensione costituzionale suggerita dalla giurisprudenza e dalla stessa realtà oggettiva.

Infatti, è vero che, se lo sviluppo economico non potrà avvenire se non attraverso la tutela dell’ambiente, e se quest’ultima è la sola in grado di garantire la sopravvivenza dell’essere umano, allora deve logicamente dedursi che l’ambiente deve rientrare necessariamente tra i valori primari dell’ordinamento, trovando legittimamente posto tra i principi fondamentali della Costituzione.

Così come è plausibile che la modifica dell’art. 41 della Costituzione relativa alla parte dei “Diritti e Doveri dei Cittadini” sia la compiuta realizzazione di quel processo interpretativo che individuava la tutela dell’ambiente (anche) nell’art.2, ovvero tra i doveri di solidarietà ambientale, giacché, oltre a supporre un diritto all’ambiente (salubre), deve convenirsi che l’intera società abbia nei confronti dell’ambiente stesso anche ed innanzitutto dei doveri di protezione e di tutela.

Quel che ne risulta, pertanto, è una nuova, rinnovata sistematica costituzionale, in cui gli interpreti del diritto saranno tenuti ad operare un effettivo bilanciamento dei valori coinvolti, ovvero, come è più auspicabile, un’autentica armonizzazione degli stessi; tuttavia sapendo che, dall’ultima riforma costituzionale, l’ambiente non necessiterà di una ricostruzione interpretativa (peraltro, non sempre certa) per essere elevato a valore primario, poiché è esattamente quanto è stato stabilito dalla Legge Costituzionale n.1/2022.

Dubbi interpretativi che si risolvono con uno sguardo all’Europa

Quel che al momento, invece, non sembra essere del tutto pacifico per gli operatori del diritto alla luce dell’ultima riforma, riguarda l’art. 9 della Costituzione, nella parte in cui richiede che la Repubblica tuteli l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

Di sicuro, quanto emerge da un’interpretazione letterale della disposizione, è la configurazione di una responsabilità intergenerazionale, mentre, dei dubbi sembrano porsi sulla possibilità di considerare tale locuzione, “anche nell’interesse delle future generazioni”, come la velata introduzione del concetto di sviluppo sostenibile.

Per risolvere la questione, anche alla luce delle precedenti considerazioni, ci si intende riferire propriamente al concetto di sviluppo sostenibile dal momento in cui la sopravvivenza dell’essere umano non può avvenire prescindendo dalla tutela ambientale e considerando, inoltre, che l’iniziativa economica privata è libera, ma deve avvenire senza che possa recar danno alla salute ed all’ambiente. Infine, per richiamare ancora il disposto dell’art.41, la Legge dello Stato determina i programmi ed i controlli opportuni, perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ed ambientali.

Ciò detto, si introducono dei limiti e dei vincoli allo svolgimento delle attività, che fattualmente rispecchiano quanto impone il concetto di sviluppo sostenibile, ovvero che i bisogni delle generazioni presenti siano soddisfatti senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

In ultimo, considerata la dimensione comunitaria più o meno marcata di tutti gli Stati Membri, l’indirizzo politico dell’Unione Europea è ormai chiaro ed avviato nei termini di tutela ambientale e sviluppo sostenibile e, nel caso dell’Italia, essa è comunque tenuta, ai sensi dell’art.117 co.1 della Costituzione, ad esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

Peraltro, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo sforzo di adeguamento all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali del progetto a lungo termine dell’Unione Europea può sicuramente essere facilitato da un’armonia giuridica delle norme nazionali, a partire da quelle costituzionali.

In questi termini ad esempio, l’art.45 della Costituzione spagnola sancisce il diritto di tutti di fruire di un ambiente adeguato allo sviluppo della persona ed al contempo il dovere di conservarlo; mentre l’art. 24 della Costituzione greca, in cui si precisa che la protezione dell’ambiente naturale e culturale costituisce un dovere dello Stato, che è tenuto a prendere misure speciali preventive o repressive per la sua conservazione.

In conclusione, gli ordinamenti nazionali e, nel caso di specie, quello italiano, stanno costruendo a livello giuridico, come imprescindibile base per facilitarne la realizzazione sul piano economico e sociale, un’impalcatura ecologica e sostenibile, che richiede una diversa lettura delle norme già esistenti ed un indirizzo per la costruzione di nuove norme. Attività, queste, che dipenderanno ancora e pur sempre dall’intraprendenza e dalla sperabile consapevolezza del Legislatore ordinario.

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