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La salvaguardia della Laguna
La salvaguardia della Laguna di Venezia si trova da tempo in uno stato di incredibile incertezza. Il quadro delle leggi speciali è fermo da alcuni decenni, mentre numerose recenti leggi nazionali, spesso emanate in recepimento di fondamentali Direttive comunitarie, vengono applicate anche in ambito lagunare senza trovare alcun raccordo con le prime.
Non mancano inoltre nuove leggi insensate, emanate senza la minima conoscenza dei cardini fondamentali su cui si è fondata, per secoli, la conservazione della laguna.
La soppressione del Magistrato alle Acque, attuata dalla legge 114/2014, ne è un evidente esempio. Le sue funzioni sono state trasferite alla Città Metropolitana di Venezia, ma il Decreto di attuazione del Presidente Consiglio dei Ministri non è mai stato emanato, e così il glorioso Istituto vive da cinque anni in uno stato di inammissibile incertezza.
Il legislatore ha dimenticato che le leggi speciali sono sovraordinate alle leggi ordinarie e che il governo della laguna è indivisibile anche se una sua parte ricade nella Provincia di Padova. Ha inoltre dimenticato che il quadro delle competenze non è frazionabile: la polizia idraulica di qua e la gestione del Mose di là, ecc.
Ma l’aspetto più grave di queste incertezze è la mancata riforma della governance fissata dalle leggi speciali in tema di acque a seguito dell’emanazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60 e della Direttiva Alluvioni 2007/60, recepite dal nostro Paese rispettivamente dal D.lgs 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente e successive integrazioni con la L. 225/2015) e dal D.lgs 49/2010.
Con questo nuovo assetto normativo anche la laguna di Venezia, il suo bacino scolante e il mare antistante sono entrati a fare parte del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, cui è preposta l’Autorità di Bacino Distrettuale.
La sua composizione è mista Stato-Regioni, ed è presieduta da un Comitato Istituzionale composto da alcuni Ministri del Governo nazionale e dai Presidenti delle regioni del Nord-Est. Il suo compito principale è la formazione e l’aggiornamento del Piano di bacino.
Il Piano di Bacino comprende diversi “stralci”, tra cui il Piano di Gestione delle Acque, introdotto dalla ricordata Direttiva Acque, e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, previsto dalla Direttiva Alluvioni, entrambi aggiornati ogni sei anni.
Il Piano di Bacino, con i suoi stralci, è sovraordinato agli altri strumenti di pianificazione (è approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le sue disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici. La legge ne prevede l’attuazione attraverso i Programmi Triennali di Intervento, adottati, attuati e finanziati secondo percorsi dettagliatamente indicati dalla legge medesima.
I Piani del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, vigenti ormai da alcuni anni, contengono anche i principali aspetti della salvaguardia della laguna di Venezia, compresi il bacino scolante e il mare antistante.
Sono particolarmente approfonditi gli aspetti del cambiamento climatico, della tutela ecologica e morfologica della laguna, nonché quelli della gestione del rischio di alluvioni del “dopo-Mose”, della difesa dei litorali, degli allertamenti, ecc.
I diversi soggetti pubblici presenti in laguna (Organismi statali e regionali, Città Metropolitana, Comuni, ecc.) hanno quindi il compito di darne concreta attuazione.
L’Agenzia del Magistrato alle Acque
Su tale aspetto appare determinante il passaggio delle funzioni del soppresso Magistrato alle Acque. Esclusa l’idea di un frazionamento delle competenze (gestione del Mose, polizia lagunare, ricostruzione morfologica della laguna, concessioni idrauliche, ecc.), la salvaguardia deve ovviamente fare riferimento ad un unico soggetto, che dovrà comunque richiamarsi alle funzioni e all’esperienza del secolare Magistrato. Esso era un tempo organo periferico del Ministero delle Infrastrutture, le cui competenze lagunari erano state fortemente definite e confermate dal complesso quadro normativo delle leggi speciali emanate nel corso del quarantennio ‘60/’90 del secolo scorso.
Il “recente” trasferimento delle funzioni idrauliche dallo Stato alle Regioni, e la specifica diretta competenza della Regione Veneto sulla complessiva rete idrografica dell’entroterra lagunare (fiumi, reti di bonifica, ecc.), nonché sull’assetto dei litorali, unitamente all’istituzione della Città Metropolitana di Venezia, non consentono ovviamente di riproporre un Magistrato alle Acque “statale” che, al giorno d’oggi, non potrebbe nemmeno più contare su un adeguato apparato tecnico-amministrativo di eccellenza con ramificazione periferica.
D’altra parte, non sembra ammissibile il trasferimento di una parte delle competenze dell’ex Istituto statale alla Città Metropolitana di Venezia, anche in conseguenza del fatto che l’ambito territoriale di quest’ultima non comprende l’intera laguna.
La soluzione potrebbe consistere nell’istituzione di una “Agenzia del Magistrato alle Acque”, a composizione plurima, diretta da un Comitato di indirizzo, formato dai rappresentanti dello Stato (Ministeri), Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comuni di Venezia, Chioggia e della Gronda lagunare.
Gli esempi di analoghe Agenzie non mancano, comprendendo quindi un Presidente, una Segreteria tecnica, un Collegio dei revisori, un Comitato tecnico-Amministrativo, ecc.
Ovviamente, nell’ambito dell’Agenzia del Magistrato alle Acque, dovrebbero prevedersi anche Uffici “speciali”, confermando e riformando il corpo della Polizia Lagunare, istituendo un particolare Ispettorato Tecnico per la gestione delle opere mobili alle bocche di porto (Mose) e inoltre creando uno speciale Istituto Meteo-Climatico Ambientale che ovviamente dovrebbe entrare a fare parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNAPA), con l’ISPRA, l’ARPA Veneto e l’istituenda Agenzia Nazionale denominata “ITALIA METEO”.
Verso una nuova legge speciale
Su questo importante argomento non mancano in Parlamento alcuni Disegni di Legge, presentati in tempi diversi, ma che finora non hanno avuto seguito. Si tratta invero di proposte che finora, su alcuni degli aspetti sopraricordati, hanno già stimolato le discussioni e, in alcuni casi, non pochi dubbi e perplessità, tra cui la scarsa valenza tecnica e istituzionale attribuita alle ricordate Direttive Comunitarie e allo stesso Piano di Bacino anche nell’ambito della salvaguardia lagunare.
Inoltre le diverse proposte, anziché riunire tutte le competenze del governo lagunare in un unico Ente, prevedono un inopportuno frazionamento dei compiti e delle azioni tra una pluralità di soggetti e uffici.
Con l’auspicio quindi che il Parlamento pervenga quanto prima ad una riforma della legislazione sulla salvaguardia della laguna in modo da uscire dalle attuali incertezze, è doveroso ricordare che ogni ulteriore ritardo costituirebbe un malanno persino peggiore della terribile tempesta marina accaduta nello scorso novembre.