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Come funzionano gli arbitri della finanza
In Italia oltre agli arbitri sportivi abbiamo anche gli arbitri bancari, assicurativi e finanziari.
La cronologia della loro nascita è un pò singolare, scaglionata in oltre un decennio. L’arbitro bancario nasce nel 2009, dopo anni (2017) quello finanziario presso la CONSOB e infine nel 2020 nascerà quello assicurativo.
Il principio ispiratore è lo stesso: offrire agli utenti un rimedio alternativo extragiudiziale per la soluzione delle controversie con gli intermediari.
Dalla natura di questi organismi discendono le loro principali caratteristiche, vale a dire che:
– decidono a conclusione di un’istruttoria documentale nell’ambito della quale tanto il ricorrente che l’intermediario hanno ampia facoltà di esporre, in contraddittorio, le rispettive posizioni;
– non sono giudici e non emanano decisioni vincolanti, ma l’eventuale mancata esecuzione delle decisioni da parte dell’intermediario non è priva di effetti, essendo previsto un articolato sistema di pubblicità “in danno”, che si realizza mediante la pubblicazione della relativa notizia sui siti degli arbitri e degli intermediari inadempienti, oltre che mediante la pubblicazione di appositi avvisi a mezzo stampa.
Le decisioni non sono vincolanti né per il risparmiatore, né per l’intermediario e la via giudiziaria rimane sempre a disposizione di entrambi.
Da subito furono salutati come una grande novità, anche se qualcuno storse il naso, perché privi di esecutivita’ giuridica nelle loro decisioni.
Si replicò che costoro erano i soliti esagerati, i professionisti sfascia banche. Il dibattito verteva sui rimedi che il reclamante aveva una volta ottenuta una decisione favorevole dall’Arbitro.
Nessuno, tranne la possibilita’ di indicare in una lista sul web gli intermediari inadempienti. Tecnicamente si chiama pubblicita’ negativa per il disonore, pubblicamente conclamato, che deriva a una banca o altro soggetto per non aver ottemperato a una decisione arbitrale. Il solito esagerato aumento’ il carico di critiche sostenendo che con quello che fanno le banche, la pubblicita’ negativa fa loro il solletico. E così è stato. All’inizio erano poche le banche o gli altri intermediari che si giravano dall’altra parte, ora è una vera epidemia.
Le liste rese pubbliche da CONSOB e Bankitalia includono centinaia di soggetti finanziari inadempienti, con differenze non marginali tra le due tipologie di reclami.
Dalle Relazioni dell’ABF e dell’ACF si leggono motivazioni rassicuranti nel primo caso (meno dell’1 per cento dei casi), mentre nel secondo caso manca qualsiasi riferimento o spiegazione. Sarebbe auspicabile un maggior livello di approfondimento e un maggior coordinamento tra i due organismi, come si invoca da anni nei rapporti tra Autorità di settore.
Tuttavia, noi riteniamo che per le controverse bancarie vi sia una maggiore propensione all’adempimento dato lo scarso valore della controversia. Nel caso di reclami sui servizi di investimenti il valore medio del contenzioso è intorno ai 40.000 euro e quindi è più oneroso per l’intermediario adempiere.
Molti di questi reclami concernono poi vicende riguardanti le tante banche fallite o risolute. In ogni caso è sconcertante che tutto sia rimesso alla parte condannata: adempiere o meno secondo le proprie convenienze.
Gli arbitri di calcio e il VAR
Il protocollo VAR, spiegato dall’AIA, è conforme ai principi e alla filosofia delle Regole del Gioco. L’utilizzo dei VAR (Video Assistant Referees) è consentito solo se l’organizzatore della gara/competizione ha soddisfatto interamente il protocollo VAR e i requisiti di implementazione (stabiliti nel manuale VAR) e ha ricevuto l’autorizzazione scritta da IFAB e FIFA.
L’utilizzo dei VAR in gare di calcio è vincolato a una serie di principi, che devono essere applicati in ogni gara in cui è previsto l’utilizzo dei VAR.
Un VAR è un ufficiale di gara, con accesso indipendente ai filmati della gara, che può assistere l’arbitro soltanto in caso di “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto” in relazione a:
- rete segnata / non segnata
- calcio di rigore / non calcio di rigore
- espulsione diretta (non seconda ammonizione)
- scambio d’identità (quando l’arbitro ammonisce o espelle il giocatore).
L’arbitro deve sempre prendere una decisione, ciò vuol dire che all’arbitro non è consentito omettere una decisione e poi utilizzare il VAR per assumerla; la decisione di consentire al gioco di proseguire dopo una presunta infrazione può sempre essere riesaminata.
La decisione iniziale assunta dall’arbitro non sarà modificata a meno che la revisione video non mostri palesemente che la decisione era un “chiaro ed evidente errore”.
Solo l’arbitro può iniziare una “revisione”; il VAR (e gli altri ufficiali di gara) possono solo raccomandare una “revisione” all’arbitro.
La decisione finale viene sempre presa dall’arbitro, o in base alle informazioni del VAR o dopo che l’arbitro ha intrapreso una “revisione sul campo” (OFR = On Field Review).
Conclusioni
Forse dovremmo accettare l’idea che anche gli Arbitri finanziari si aggiornino e usino filmati per fotografare in audio e video il rapporto banca cliente. La giurisprudenza di Cassazione e alcuni orientamenti della CONSOB già prevedono la possibilità di esibirli come mezzi di prova a condizione, però, che l’intermediario li riconosca e li accetti.
Non abbiamo statistiche sull’argomento, ma dubitiamo che questa sia la prassi prevalente. Comunque bisogna immaginare dei rimedi sostanziali, come quelli adottati nel calcio o in altri sport.
L’effettività delle decisioni è l’elemento fondante di qualsiasi sistema giurisdizionale o arbitrale. Altrimenti a che servono? Si potrebbe rendere obbligatorio il VAR solo per i casi più importanti in termini di valore, imponendo una soglia al di sotto della quale rimane come ora la sola prova documentale. Gli organismi arbitrali quando nacquero con la Legge sul risparmio nel 2005, riprendendo esperienze estere, furono definiti ADR-Alternative Dispute Resolution. Oggi è tempo che siano resi anche Appropriate.
Infine, i tre organismi arbitrali non sembrano costituire la scelta più funzionale a tutela del risparmio. Finiscono per segmentare il contenzioso e gli stessi meccanismi di soluzione delle controversie. Meglio sarebbe accorparli e inserirli in un unico soggetto istituzionale che abbia anche compiti di carattere generale di tutela del consumatore/risparmiatore con conseguente sottrazione di poteri a CONSOB e Banca d’Italia.
Non mi resta che augurare buona partita a tutti.
Per quanto evidente, fin quando la macchina della giustizia tendera’ a privilegiare sostanzialmente l’ingiustizia, non ci saranno mai strumenti validi e utili a facilitarne l’esercizio.
Basterebbe eliminare ad esempio la prescrizione, rendere possibile un aggravamento della pena per chi ricorre in appello, o altro ancora che possa prefigurare condanne certe ai colpevoli per agevolare tempi, certezza nell’amministrazione giudiziaria, ma tutto questo presuppone un idealismo che risulta incongruente con la societa’ moderna. Sigh!