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La CONSOB e la tutela del risparmio

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Rogier Willems Movimento Arte Contemporanea - Milano

Tempo di lettura: tre minuti.

Tra le tante sorprese di questo mese orientato alla benevolente rieducazione del risparmiatore/consumatore, vi è un’importante novità.

E’ entrato in piena operatività l’ACF, l’Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB. Fa da simmetrico pendant all’ABF, Arbitro per le controversie bancarie e finanziarie istituito qualche anno fa presso la Banca d’Italia. Il core business della sua attività sono al momento i reclami di azionisti ed obbligazionisti delle Banche fallite negli ultimi anni.

Sul sito infatti leggiamo:

E’ ai nastri di partenza la procedura di ristoro da parte dei risparmiatori danneggiati, che hanno perso i propri soldi investendo in titoli emessi dalle banche poste in risoluzione a fine 2015 (Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti) e in liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca).

L’avvio della procedura è effetto dell’entrata in vigore, il 22 settembre scorso, di una norma di legge contenuta nel cosiddetto decreto “Milleproroghe” (articolo 11, comma 1-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con la legge n. 108 del 21 settembre 2018).       

Beneficiari sono i risparmiatori che hanno già presentato ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), istituito presso la Consob e che abbiano ottenuto, ovvero otterranno entro il 30 novembre prossimo, una decisione a loro favorevole. In base alla disposizione di legge, il rimborso è pari al 30% del danno liquidato dall’Acf, con un tetto massimo di 100.000 euro.

Le domande possono essere presentate anche dai  risparmiatori che abbiano sottoscritto titoli emessi da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca tramite le loro rispettive controllate, Banca Nuova e Banca Apulia.

 

La procedura, tuttavia, non è così semplice. Vi sono questioni giuridiche non di poco conto.

Alcune riguardano la legittimità passiva delle predette banche che non possono essere portate davanti all’Acf, in quanto risolute o in liquidazione.

In caso di decisione a favore del ristoro danni a favore del cliente, questi soggetti non pagano come si può desumere dalla lista degli inadempienti pubblicata sempre sul sito.  Sarà invece possibile ottenere nei limiti prima precisati il ristoro tramite il fondo dei rapporti bancari dormienti da oltre 10 anni. Dalla Nota di aggiornamento al DEF apprendiamo che con apposito DDL questo fondo dovrebbe infatti essere portato a 1,5 miliardi nel corso degli anni a venire.

Ci fermiamo qui sugli aspetti procedurali e giuridici. L’interesse per il consumatore delle decine e decine di decisioni di questi mesi è altro. Si tratta di una lectio magistralis sui comportamenti da tenere con le banche e gli altri intermediari al momento di trattare di un investimento finanziario.

Il modello del reclamo si ripete fin quasi alla noia.

Un risparmiatore viene invitato a sottoscrivere azioni ed obbligazioni anche per poche migliaia di euro al momento della richiesta di un mutuo. Le pressioni sono sistematiche e provengono in genere dai responsabili delle agenzie. Costoro si sono adoperati per anni in tali prassi tacendo che i titoli erano fortemente illiquidi.

L’aspetto innovativo è che nel merito la banca ha mirato a difendersi adducendo di aver dato al risparmiatore la Nota Informativa, obbligatoria per questo tipo di offerte. Le decisioni hanno ribadito che quel che conta non sono le carte, ma i profili sostanziali del risparmiatore, quali ad esempio la circostanza di non avere mai comprato titoli ad alto rischio nella sua vita. Anche se non c’è truffa il risparmiatore va ristorato seppure nei limiti già visti.

Un pò come accade con le norme del codice della strada. Se investo qualcuno che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali sarò ugualmente responsabile anche se ho osservato le prescrizioni del codice per esempio in termini di velocità consentita.

Sono molti gli aspetti per il risparmiatore che derivano da questa impostazione dell’Arbitro. Gli investimenti finaziari sono pericolosi e solo ponendo attenzione ex ante si abbassano i corrispondenti rischi. Il misselling, cioè le cattive per il consumatore pratiche di vendita, non è una modalita’ occasionale, ma sistemica per fare ricavi e le pressioni sulla rete delle filiali bancarie sono fortissime. Oggi queste pressioni si sono spostate soprattutto sulle polizze assicurative unit linked e su altri servizi venduti come accessori all’operazione bancaria principale.

Ex post come si è visto rimane poco o nulla da recuperare e comunque si parla di ristoro e non di risarcimento. Un’ultima considerazione riguarda le modalità del ristoro. Esse attingono al fondo dei conti dormienti che, nella misura in cui non è diretto a ridurre il debito pubblico, utilizza i soldi dei contribuenti per le crisi bancarie.

Alla fine delle fiera, quanto saranno realmente costati agli italiani i fallimenti bancari degli ultimi anni resterà presumibilmente un mistero.

 

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